Tutte le condizioni per i giovani che comprano un immobile.
I giovani che non hanno più di 36 anni e che procedono all’acquisto della prima casa possono contare su uno sconto fiscale notevole all’atto del rogito. Lo Stato azzera le imposte sulla compravendita, sia quando questa avviene da un privato che da una ditta di costruzioni.
L’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa per under 36 a zero tasse si applica però, solo fino al 30 giugno 2022, salvo proroga.
Lo sconto concerne solo l’atto di compravendita e il mutuo bancario, non anche invece il contratto preliminare (ossia il compromesso) per il quale restano dovute l’imposta di registro (3% per gli acconti e 0,50% per le caparre confirmatorie), l’imposta ipotecaria 200 euro, l’imposta di bollo (155 euro) e la tassa ipotecaria (35 euro).
REQUISITI PER OTTENERE IL BENEFICIO FISCALE:
Per poter accedere al beneficio fiscale è necessario innanzitutto presentare le condizioni previste per il cosiddetto bonus prima casa. E quindi bisogna non possedere altri immobili, ovunque essi siano situati, ricevuti in precedenza con tale bonus; diversamente bisognerà cederli.
Se si è poi titolari, anche per quote, di una abitazione nello stesso Comune di quella da acquistare, questa andrà ceduta entro 1 anno dal rogito.
L’abitazione non deve essere di lusso, ossia accatastata nelle categorie A/8 e A79.
Inoltre, nel caso specifico del bonus prima casa per giovani, è necessario possedere un requisito di reddito. In particolare deve sussistere un Isee inferiore a 40mila euro.
Il beneficio è riservato solo ai "soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato".
IN COSA CONSISTE:
- Per chi compra da un privato, l’agevolazione consiste nell’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (restano da pagare l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per totali 320 euro).
- Per chi compra da una ditta (ossia nelle compravendite soggette ad Iva) non si pagheranno le imposte di registro, ipotecaria e catastale; restano, anche qui, da pagare il bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali (320 euro). L’Iva deve essere pagata al venditore, ma l’acquirente matura un credito d’imposta (non rimborsabile) da spendere:
- per pagare imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- per compensare somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.
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AGEVOLAZIONI SUL MUTUO
Oltre allo sconto delle tasse sull’atto di compravendita, la nuova normativa per under 36 prevede delle agevolazioni anche sulle imposte da versare sul mutuo. In particolare non si dovrà versare l’imposta sostitutiva e le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.
SANZIONI
Chi chiede l’agevolazione senza averne diritto subisce il recupero della tassazione ordinaria aumentata del 30%.
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